PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e composizione
della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vice-presidenti e da due segretari.

Art. 2.
(Compiti e durata della Commissione).

      1. Compito della Commissione è quello di accertare se, nel merito, la legge 11 giugno 1974, n. 252, è stata applicata in modo:

          a) discriminatorio rispetto agli aventi diritto alla regolarizzazione delle proprie posizioni previdenziali e assicurative;

          b) discrezionale da parte della commissione centrale istituita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presieduta dal Ministro, avente il compito di esaminare le dichiarazioni presentate dai vertici politici

 

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per la regolarizzazione delle posizioni di cui alla lettera a) ed esprimere un parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la successiva istruttoria;

          c) eccessivamente oneroso, quantificando gli eventuali danni provocati all'erario.

      2. Compito della Commissione è, altresì, il riesame degli atti, delle dichiarazioni e delle posizioni di tutti i beneficiari della legge 11 giugno 1974, n. 252, inoltrando all'INPS domanda di accesso alla relativa documentazione.
      3. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta costituzione e procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta al Parlamento una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti. Segreto).

      1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

 

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In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti e i documenti di cui al comma 2.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico

 

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del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.