1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vice-presidenti e da due segretari.
1. Compito della Commissione è quello di accertare se, nel merito, la legge 11 giugno 1974, n. 252, è stata applicata in modo:
a) discriminatorio rispetto agli aventi diritto alla regolarizzazione delle proprie posizioni previdenziali e assicurative;
b) discrezionale da parte della commissione centrale istituita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presieduta dal Ministro, avente il compito di esaminare le dichiarazioni presentate dai vertici politici
c) eccessivamente oneroso, quantificando gli eventuali danni provocati all'erario.
2. Compito della Commissione è, altresì, il riesame degli atti, delle dichiarazioni e delle posizioni di tutti i beneficiari della legge 11 giugno 1974, n. 252, inoltrando all'INPS domanda di accesso alla relativa documentazione.
3. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta costituzione e procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
4. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta al Parlamento una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.